sabato 19 luglio 2025

Acquisizione della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero) – Quando si applica e quale procedura seguire


Figli minori nati all’estero – Quando si applica e procedura da seguire

Secondo quanto spiegato da Franco Tirelli, questa è una guida completa sui nuovi criteri stabiliti dalla legislazione italiana per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di figli minorenni nati all’estero, in determinati casi specifici. Di seguito, riportiamo il contenuto integrale a scopo informativo, dando il dovuto credito all’autore.

Articolo basato sulle indicazioni condivise pubblicamente da Franco Tirelli, referente del MAIE in Sud America ed esperto in cittadinanza italiana.

In due casi previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della Legge n. 91/1992 e dal comma 1-ter dell’articolo 1 del Decreto-legge n. 36/2025, i figli minori nati all’estero da un genitore cittadino italiano che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquisire la cittadinanza italiana.

Il minore che beneficia di tale procedura non sarà cittadino per nascita né per iure sanguinis.

Ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, bensì dal giorno successivo a quello in cui si verificano le condizioni previste dalla legge.

Primo caso (articolo 4, comma 1-bis della Legge n. 91/1992)

Devono essere rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:

- Uno dei genitori deve essere cittadino italiano per nascita. Sono quindi esclusi i casi di cittadinanza acquisita per naturalizzazione (art. 9), per ‘beneficio di legge’ (art. 4), per matrimonio (art. 5 o art. 10 della legge n. 555/1912), per riacquisto (art. 13 o 17), o per trasmissione iure communicationis (art. 14).
- Entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (oppure dalla data successiva in cui si sia stabilita la filiazione con un cittadino italiano o si sia disposta l’adozione da parte di un cittadino italiano durante la minore età del figlio). Nel caso in cui il riconoscimento della filiazione da parte di entrambi i genitori italiani per nascita avvenga in momenti diversi, il termine di un anno decorre dal primo riconoscimento, in quanto già trasmette la cittadinanza. Se invece il primo riconoscimento è da parte di un genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita), il termine decorre dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
- La dichiarazione di volontà deve essere formale e resa personalmente davanti a un funzionario con funzioni di stato civile. Se i genitori non presentano la dichiarazione contemporaneamente, il requisito si considera soddisfatto alla data di presentazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche per adozione) è stabilita con una sola persona (oppure l’altro genitore è deceduto), è sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

Nel caso in cui il minore stabilisca la residenza legale in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche oltre il termine di un anno dalla nascita, purché tale residenza sia mantenuta per almeno due anni consecutivi dalla presentazione della dichiarazione da parte dei genitori.

Secondo caso (articolo 1, comma 1-ter del Decreto-legge n. 36/2025)

Si applica quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

• Il minore deve avere meno di 18 anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia non deve aver compiuto 18 anni il 24 maggio 2025.
• Deve essere figlio di cittadini italiani per nascita che rientrino in una delle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della Legge n. 91/1992. In altre parole, i genitori devono essere stati riconosciuti cittadini italiani in seguito a una domanda amministrativa o giudiziaria presentata entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, oppure in seguito a un appuntamento assegnato dal consolato o dal comune entro la stessa data.
• La dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata presso l’ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se il minore compie 18 anni dopo il 24 maggio 2025, dovrà presentare personalmente la dichiarazione entro lo stesso termine.

In entrambi i casi, le dichiarazioni devono essere presentate di persona presso l’ufficio consolare, davanti a funzionari con competenze di stato civile.

Ai sensi dell’articolo 9-bis della Legge n. 91/1992, è previsto un contributo di 250 euro a favore del Ministero dell’Interno per ciascun minore, da versare tramite bonifico bancario (eventuali costi a carico dell’ordinante):

Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza
Banca: Poste Italiane S.p.A.
IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 + nome e cognome del richiedente
BIC/SWIFT per bonifici internazionali: BPPIITRRXXX
BIC/SWIFT per operazioni circuito EUROGIRO: PIBPITRA

L’interessato potrà rinunciare alla cittadinanza italiana acquisita in questo modo una volta raggiunta la maggiore età, a condizione che ciò non comporti una situazione di apolidia.

PROCEDURA DA SEGUIRE

I genitori di figli minorenni residenti in questa circoscrizione consolare e che rientrino in uno dei due casi sopra indicati dovranno rendere la dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza italiana a favore del/i proprio/i figlio/i, presentandosi personalmente presso questo Consolato Generale.

GENITORI CON FIGLI MINORENNI ALLA DATA DEL 24 MAGGIO 2025 (art. 1, comma 1-ter del Decreto Legge 36/2025)

Si ricorda che solo i cittadini italiani per nascita (detti iure sanguinis) possono presentare la dichiarazione di acquisizione per beneficio di legge a favore dei propri figli minorenni alla data del 24 maggio 2025. Il termine ultimo per presentare tali dichiarazioni è il 31 maggio 2026.

I cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza per naturalizzazione (matrimonio), per residenza in Italia o per effetto della Legge 379/2000 (discendenti di persone nate e precedentemente residenti nei territori appartenuti all’Impero Austro-Ungarico) non possono trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli secondo i nuovi criteri.

Per rendere le dichiarazioni di volontà di acquisizione della cittadinanza italiana a favore dei figli minorenni alla data del 24 maggio 2025, è indispensabile accedere al portale Fast-It e caricare tutta la documentazione necessaria, accedendo al servizio denominato: ATTO DI NASCITA (art. 1, comma 1-ter D.L. 36/2025).

Chi lo desidera può richiedere l’acquisizione della cittadinanza per più figli minorenni. In questo caso, sarà necessario versare un contributo di 250 euro per ciascun figlio minore e, il giorno dell’appuntamento, i genitori dovranno compilare e firmare una dichiarazione per ogni figlio minore.

Per poter rendere la dichiarazione presso il Consolato, è necessario caricare preventivamente sul portale Fast-It la seguente documentazione nel seguente ordine:

  • Modulo anagrafico aggiornato (compilato in tutte le sue parti e firmato da entrambi i genitori);

  • Copia di un documento d’identità valido (fronte e retro) di entrambi i genitori e del/i figlio/i per i quali si intende rendere la dichiarazione di acquisizione della cittadinanza;

  • Prova di residenza in questa circoscrizione consolare: busta paga, certificazione di assistenza sanitaria, contratto di lavoro o di locazione registrato presso l’AFIP, certificato scolastico, ricevuta pensionistica, iscrizione all’AFIP. Non saranno accettati: patente di guida, certificati di domicilio rilasciati dalla Polizia o dallo Stato Civile, tasse provinciali o municipali, incluse quelle relative a veicoli;

  • Prova del pagamento di 250 euro a favore del Ministero dell’Interno (si ricorda che, in caso di dichiarazioni per più figli, occorre un pagamento per ciascun minore);

  • Atto di nascita del minore verificabile online e accompagnato dalla relativa traduzione in italiano. Informazioni aggiuntive sui requisiti degli atti sono disponibili nelle sezioni “INDICAZIONI IN MERITO AGLI ATTI DI NASCITA” e “ATTI EMESSI DA ALTRI PAESI”;

  • SOLO per i connazionali residenti che hanno ricostruito/ottenuto la cittadinanza italiana presso questo Consolato Generale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà effettuata da uno dei genitori dichiarante, con cui si dichiara cittadino italiano per nascita e regolarmente iscritto nella circoscrizione consolare di questo Consolato Generale. La dichiarazione sarà verificata dall’Ufficio prima di convocare i genitori per rendere la dichiarazione;

  • SOLO per i connazionali residenti che NON hanno ricostruito/ottenuto la cittadinanza italiana presso questo Consolato Generale: atto integrale di nascita o certificato di cittadinanza che indichi lo status di cittadino italiano per nascita di uno dei genitori, da richiedere al Comune o al Consolato dove è stata ottenuta/ricostruita la cittadinanza italiana, e documentazione aggiuntiva che dimostri che tale genitore è cittadino italiano ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) o b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (es. provvedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza antecedente al 28 marzo 2025; ricevuta di appuntamento per il servizio di ricostruzione della cittadinanza con comunicazione anteriore al 28 marzo 2025; sentenza giudiziale di riconoscimento della cittadinanza emessa prima del 28 marzo 2025);

  • In caso di decesso di uno dei genitori: atto di morte del defunto.

Una volta che tutta la documentazione sarà stata correttamente caricata, l’Ufficio procederà all’analisi e, dopo averne verificato l’integrità, invierà una comunicazione agli interessati per procedere alla firma della dichiarazione presso il Consolato.

Entrambi i genitori dovranno presentarsi personalmente e firmare la dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza italiana a favore del/i figlio/i minorenne/i davanti al funzionario consolare appositamente incaricato.

Nel caso in cui il figlio minorenne alla data del 24 maggio 2025 abbia raggiunto la maggiore età nel frattempo (ossia abbia compiuto 18 anni tra il 25 maggio 2025 e il 31 maggio 2026), dovrà rendere la dichiarazione personalmente.

Si precisa che, nel caso in cui uno dei due genitori fosse assente all’appuntamento, la procedura sarà conclusa solo quando anche il secondo genitore avrà firmato.
Nel caso in cui i due genitori debbano rendere la dichiarazione in momenti differenti, entrambi dovranno presentare l’atto di nascita del minore e la relativa traduzione in italiano.

FIGLI ADOTTIVI
I genitori che intendano rendere la dichiarazione di acquisizione della cittadinanza italiana a favore di figli adottivi minorenni dovranno scrivere all’indirizzo e-mail legale.rosario@esteri.it con oggetto: “Figli minorenni adottivi alla data del 24/5/2025. Richiesta appuntamento per dichiarazione d’acquisto della cittadinanza italiana”, per ottenere informazioni precise sulla documentazione da presentare e la successiva assegnazione di un appuntamento per la dichiarazione.

CASI DI FILIAZIONE STABILITA RISPETTO A UNA SOLA PERSONA
Il/la cittadino/a italiano/a per nascita, padre o madre di figlio/i minorenne/i riconosciuto/a come unico genitore rispetto al/i quale/i è stata stabilita la filiazione, dovrà scrivere all’indirizzo e-mail legale.rosario@esteri.it con oggetto: “Filiazione stabilita nei confronti di una sola persona per figli minorenni alla data del 24/5/2025. Richiesta appuntamento per dichiarazione d’acquisto della cittadinanza italiana”, al fine di ottenere informazioni precise sulla documentazione da presentare e la successiva assegnazione di un appuntamento per effettuare la dichiarazione.

GENITORI DI FIGLI MINORENNI NATI A PARTIRE DAL 24 MAGGIO 2025 (art. 4, comma 1-bis, lett. b) della Legge 91/1992)

In questo caso, la dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente resa entro il primo anno di vita del/dei figlio/i minorenne/i.

Si ricorda che solo i cittadini italiani per nascita (iure sanguinis) possono rendere la dichiarazione di acquisizione per beneficio di legge a favore dei figli.

I cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza per naturalizzazione (matrimonio), per residenza in Italia o ai sensi della Legge 379/2000 (discendenti di persone nate e precedentemente residenti in territori appartenuti all’Impero Austro-Ungarico) non possono trasmettere la cittadinanza italiana ai figli secondo i nuovi criteri.

Per rendere le dichiarazioni di volontà di acquisizione della cittadinanza italiana a favore dei figli minorenni nati a partire dal 24 maggio 2025, è necessario accedere al portale Fast-It e caricare tutta la documentazione richiesta, accedendo al servizio denominato: ATTO DI NASCITA (art. 4, comma 1-bis L. 91/1992).

Chi lo desidera può richiedere la cittadinanza per più figli minorenni. In tal caso, sarà necessario versare un contributo di 250 euro per ciascun minore e, nel giorno dell’appuntamento, i genitori dovranno completare e firmare una dichiarazione individuale per ogni figlio minorenne.

Per poter rendere la dichiarazione presso il Consolato, è necessario caricare preventivamente nel portale Fast-It la seguente documentazione nel seguente ordine:

  • Modulo anagrafico aggiornato (compilato in tutte le sue parti e firmato da entrambi i genitori);

  • Copia del documento d’identità (fronte e retro) in corso di validità di entrambi i genitori e del/dei figlio/i per il/i quale/i si desidera rendere la dichiarazione;

  • Prova di residenza in questa circoscrizione consolare: busta paga, certificato di assistenza sanitaria, contratto di lavoro o locazione registrato all’AFIP, certificato scolastico, ricevuta pensionistica, iscrizione all’AFIP. Non saranno accettati: patente di guida, certificati di domicilio rilasciati da Polizia o Stato Civile, imposte provinciali o municipali, inclusi i tributi relativi ai veicoli;

  • Prova di pagamento dei 250 euro a favore del Ministero dell’Interno (si ricorda che, in caso di più figli, occorre un pagamento per ciascun minore);

  • Atto di nascita del minore verificabile online e accompagnato dalla relativa traduzione in italiano. Maggiori informazioni sui requisiti degli atti sono disponibili nelle sezioni “INDICAZIONI IN MERITO AGLI ATTI DI NASCITA” e “ATTI EMESSI DA ALTRI PAESI”;

  • SOLO per i connazionali residenti che hanno ricostruito/ottenuto la cittadinanza presso questo Consolato Generale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà effettuata da uno dei genitori, in cui dichiara di essere cittadino italiano per nascita e regolarmente iscritto nella circoscrizione consolare del Consolato. La dichiarazione sarà verificata dall’Ufficio prima della convocazione per l’appuntamento;

  • SOLO per i connazionali residenti che NON hanno ottenuto la cittadinanza presso questo Consolato Generale: atto integrale di nascita o certificato di cittadinanza con indicazione dello status di cittadino italiano per nascita di uno dei genitori dichiaranti, da richiedere al Comune o Consolato dove è stata ottenuta/ricostruita la cittadinanza, e documentazione aggiuntiva che dimostri che tale genitore è cittadino italiano ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, lett. a), a-bis) o b), della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (es. provvedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza anteriore al 28 marzo 2025; conferma di appuntamento per ricostruzione della cittadinanza comunicata prima del 28 marzo 2025; sentenza giudiziale di riconoscimento della cittadinanza emessa prima del 28 marzo 2025);

  • In caso di decesso di uno dei genitori: atto di morte del defunto.

Una volta caricata correttamente tutta la documentazione, l’Ufficio la esaminerà e, dopo averne verificato l’integrità, invierà una comunicazione agli interessati per procedere con la firma della dichiarazione presso il Consolato. Entrambi i genitori dovranno presentarsi di persona e firmare la dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza italiana a favore del/dei figlio/i minorenne/i davanti al funzionario consolare appositamente incaricato.

Si precisa che, nel caso in cui solo uno dei due genitori si presenti all’appuntamento, la procedura sarà considerata conclusa solo quando anche il secondo genitore avrà firmato la dichiarazione.

Nel caso in cui i due genitori rendano la dichiarazione in momenti diversi, entrambi dovranno presentare l’atto di nascita del minore e la relativa traduzione in italiano.

FIGLI ADOTTIVI
I genitori che desiderano rendere la dichiarazione di acquisizione della cittadinanza italiana a favore di figli adottivi minorenni dovranno scrivere all’indirizzo legale.rosario@esteri.it con oggetto: “Figli minorenni adottivi nati a partire dalla data del 24/5/2025. Richiesta appuntamento per dichiarazione d’acquisto della cittadinanza italiana” per ricevere informazioni dettagliate sulla documentazione da presentare e per la successiva assegnazione di un appuntamento.

CASI DI FILIAZIONE STABILITA RISPETTO A UNA SOLA PERSONA
Il/la cittadino/a italiano/a per nascita, padre o madre di figli minorenni riconosciuto/a come unico genitore nei confronti del/i quale/i è stata stabilita la filiazione, dovrà scrivere all’indirizzo legale.rosario@esteri.it con oggetto: “Filiazione stabilita nei confronti di una sola persona per figli nati a partire dal 24/5/2025. Richiesta appuntamento per dichiarazione d’acquisto della cittadinanza italiana” per ricevere informazioni dettagliate sulla documentazione da presentare e per la successiva assegnazione di un appuntamento.

INDICAZIONI IN MERITO AGLI ATTI DI NASCITA

  • Atti emessi digitalmente dalle province di BUENOS AIRES, SANTA FE E CORRIENTES con firma autografa o digitale (sia l’atto che la firma digitale devono essere emessi dall’Ufficio dello Stato Civile locale), tradotti integralmente in italiano;

  • Atti emessi digitalmente dalla provincia del CHACO con firma autografa o digitale (sia l’atto che la firma digitale devono essere emessi dall’Ufficio dello Stato Civile locale) CON CODICE QR, tradotti integralmente in italiano;

  • Atti emessi digitalmente dalla provincia del CHACO con firma autografa o digitale (sia l’atto che la firma digitale devono essere emessi dall’Ufficio dello Stato Civile locale) SENZA CODICE QR. Devono essere presentati con Apostille digitale del “Ministero delle Relazioni Estere e del Culto” e traduzione integrale in italiano;

  • Atti emessi digitalmente dalle province di FORMOSA, MISIONES E ENTRE RÍOS con firma autografa o digitale (sia l’atto che la firma digitale devono essere emessi dall’Ufficio dello Stato Civile locale), devono essere presentati con Apostille digitale del “Ministero delle Relazioni Estere e del Culto” e traduzione integrale in italiano;

  • Atti con firma autografa di qualsiasi provincia, firmati in modo autografo o digitale (sia l’atto che la firma digitale devono essere emessi dall’Ufficio dello Stato Civile locale), devono essere presentati con Apostille digitale del “Ministero delle Relazioni Estere e del Culto” e traduzione integrale in italiano.

Le traduzioni in italiano devono essere sempre complete e integrali. Non sono accettati modelli bilingue emessi dagli uffici dello stato civile argentino.

ATTI EMESSI DA ALTRI PAESI

DA PRESENTARE ATTRAVERSO IL PORTALE FAST-IT

Atti emessi da altri paesi debitamente formalizzati (con Apostille digitale dell’Aia), con traduzione dalla lingua originale direttamente in italiano, anch’essa munita di Apostille digitale dell’Aia. Quindi: atto + apostille digitale + traduzione in italiano + apostille digitale.

DA PRESENTARE PRESSO L’UFFICIO

  • Atti emessi da paesi che non dispongono di apostille digitale: atto + apostille + traduzione in italiano + apostille;

  • Atti dell’Unione Europea in formato originale plurilingue;

  • Atti emessi in paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aia devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di emissione, con traduzione dalla lingua originale direttamente in italiano, anch’essa legalizzata dalla rappresentanza diplomatico-consolare competente. Ovvero: atto + legalizzazione della sede consolare + traduzione in italiano + legalizzazione della sede consolare.

Nessun commento:

Posta un commento